“A.M.A.M.I.”
Associazione Mariana Assistenza Malati d’Italia ODV

Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata

  1. L’Associazione Mariana Assistenza Malati d’Italia (A.M.A.M.I.), nata nel 1963 sotto la protezione della Madonna e di San Giuseppe, è un’Associazione pubblica di fedeli.
    L’Associazione, con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Campania in data 02 Febbraio 1993, è ecclesiasticamente riconosciuta con decreto della Diocesi di Sessa Aurunca (CE) del giorno 08 Dicembre 1981, in persona di S.E. il Vescovo Vittorio Maria Costantini, ed ha ricevuto formale erezione canonica da parte della Diocesi di Napoli nella persona di S.E. il Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo Metropolita di Napoli, in data 10 giugno 1984.
    Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), del D.lgs. n. 105 del 3 Agosto 2018 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l’Associazione A.M.A.M.I. di seguito indicata anche come “Associazione” aderisce al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Napoli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera prevalentemente nel territorio della regione Campania, ed intende operare anche in ambito nazionale.
  4. L’Associazione potrà istituire sottogruppi.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.
    Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”
  6. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “A.M.A.M.I. ODV” oppure “A.M.A.M.I. Organizzazione di Volontariato”.
  7. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
    Art.3 – Scopi
  • L’Associazione, costituita dalla sig.ra Maria Ahinlè Follieri in ricordo della figlia Claudia, si propone, compiendo un servizio nei confronti di persone ammalate, disabili ed in difficoltà, di promuovere il culto Mariano attraverso la preparazione, guida ed organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes ed ai Santuari Italiani ed Internazionali.
  • L’Associazione, senza scopi di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali
    della democraticità, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato; è costituita da volontari che prestano servizio gratuito per spirito di autentica carità cristiana.
    Nello spirito del documento post-sinodale Esortazione Apostolica “Christifideles Laici”, si propone:
  • di aiutare gli associati nella loro formazione spirituale,
  • di trasportare in pellegrinaggio contribuendo parzialmente o totalmente in modo gratuito, gli ammalati indigenti
  • di attuare opere di apostolato, di carità e pietà, per costruire condizioni più giuste e fraterne all’interno della società, operando anche in collaborazione con altre associazioni che ne condividono gli scopi;
  • Essa opera nel/i seguente/i settore/i, come previsti dal Codice del Terzo settore art.5 sub lettera:
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
    i) Organizzazione e gestione di attività turistico-religiose di interesse sociale e culturali;
    k) Interventi e servizi sociali per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, per i quali non sono richieste specifiche autorizzazioni;
  • Si prefigge, attraverso attività mirate a raccolta fondi quali questue nelle parrocchie, eventi di beneficenza, attività ludiche e quanto previsto nell’art 29 del presente statuto, di contribuire alle spese dei pellegrinaggi organizzati in luoghi di culto e di realizzare opere di pietà, di apostolato e di carità;
  • L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, così come previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo settore;
    Art.4 – Attività
  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • Organizzazione e gestione di attività turistico-religiose di interesse sociale e culturali;
  • Interventi e servizi sociali per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, per i quali non sono richieste specifiche autorizzazioni;
  1. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’Assemblea degli Associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
  2. L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
    Titolo II
    Norme sul rapporto associativo
    Art.5 – Norme sull’ordinamento interno
  3. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato ai criteri generali di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  4. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
    Art.6 – Associati
  5. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  6. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
  7. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  8. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
    Art.7 – Procedura di ammissione
  9. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto o via web al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche esplicitamente precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, a partecipare alla vita associativa e ad indicare le proprie generalità.
  10. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sull’istanza di ammissione con delibera motivata, da adottarsi entro 60 giorni.
  11. L’ammissione deliberata determina l’iscrizione del richiedente nel Libro degli associati.
  12. L’eventuale provvedimento di rigetto può essere oggetto di riesame sottoposto all’assemblea, laddove il richiedente non ammesso ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione. L’Assemblea si pronuncerà in merito nella prima adunanza successiva alla richiesta avanzata.
  13. Le domande di ammissione presentate da soggetti che abbiano compiuto il 14° anno di età dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del volontario minorenne.
    Art. 8 – Distinzione fra Associati e Volontari
  14. Sono denominati associati (da qui in avanti indicati indifferentemente anche come “Soci”) le persone di fede cattolica che intendano prestare servizio volontario secondo le finalità dell’Associazione e dichiarano, oltre a quanto indicato nel precedente articolo, di voler rinnovare annualmente l’impegno associativo di adesione, di versare la quota annua associativa, e dichiarano di
    conoscere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti, partecipando con frequenza abituale e continuativa e secondo le proprie possibilità fisiche, a tutte o almeno alla maggior parte dei percorsi formativi programmati e organizzati dall’Associazione.
    I Soci hanno diritto di voto attivo e passivo, fatti salvi i casi di incompatibilità e di impossibilità previsti nello Statuto all’art. 18 c.2, e possono ricoprire cariche sociali.
    Tra i Soci vanno inquadrati anche i Soci “Fondatori” (i sottoscrittori dello statuto approvato con atto del Notaio Salvo il 27/02/1974 Rep. 7887 Racc. 613) e “Benemeriti”, status meramente onorifico pur comportando l’osservanza delle condizioni riportate precedentemente; essi sono stati nominati “motu proprio” dalla fondatrice dell’Associazione, Maria Ahinlè Follieri e dai presidenti che sono a lei succeduti nel corso degli anni, per riconosciuti meriti oggettivi e particolare attaccamento all’Associazione. Tali Soci “Benemeriti” possono essere nominati dal Consiglio Direttivo secondo gli stessi criteri sopra citati su proposta del Presidente, e sono da considerarsi “usque ad finem vitae”.
    Allo stesso modo e con eguali prerogative meramente onorifiche, il Consiglio Direttivo può conferire la nomina di “Presidente Onorario” ad un ex-Presidente dell’associazione oppure ad una eminente personalità del mondo sociale, culturale, scientifico. Il “Presidente Onorario” può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
  15. Sono denominati volontari le persone che prestano il proprio tempo e le proprie capacità a servizio dell’associazione.
    Il volontario può chiedere di diventare socio, dopo aver partecipato ad almeno 1 (un) pellegrinaggio ed aver partecipato attivamente alla vita associativa nello stesso periodo, così acquisendo il diritto di voto.
    Sono considerati volontari:
  • i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che desiderano prestare, con il consenso dei genitori ed affidati a persona da questa indicata, servizio di volontariato; il consenso e l’affidamento dovranno essere espressi per iscritto;
  • coloro che chiedono di prestare servizio di volontariato nell’Associazione nell’imminenza del pellegrinaggio o nel corso dello stesso;
  • coloro che episodicamente partecipano alle attività dell’Associazione e/o usufruiscono delle strutture e dei servizi della stessa;
  • i sacerdoti, che avendo prestato servizio alla vita attiva in un pellegrinaggio organizzato dall’Associazione intendono proseguire il proprio impegno, assumendo l’incarico di Assistenti Spirituali coordinati dall’Assistente Ecclesiastico;
  • l’Assistente Ecclesiastico nella fattispecie è nominato dal Presidente congiuntamente al Consiglio Direttivo, assume la guida spirituale dell’associazione ed il coordinamento degli assistenti spirituali. La nomina dell’Assistente Ecclesiastico, finché dura il mandato del Consiglio Direttivo, viene ratificata dalla Curia diocesana competente;
  • i medici che prestano servizio sanitario nei pellegrinaggi. Il Presidente, ad inizio mandato, convoca l’assemblea di tutti i medici, che provvederà alla nomina del Responsabile operatori sanitari nonché alla regolamentazione del loro servizio. Il Responsabile operatori sanitari resterà in carica 3 anni ed è rieleggibile solo per 2 volte.
    Art.9 – Diritti e doveri degli associati
  1. Gli associati hanno il diritto di:
  • di partecipare in Assemblea con diritto di voto se iscritti nel libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (art 24 Codice del Terzo settore);
  • di partecipare a tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
  • esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.17, c.2, del presente Statuto.
  2. Gli associati hanno il dovere di:
  • adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i Socie tra questi ultimi e gli organi sociali;
  • rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare annualmente la quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
  1. Le quote associative non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
    Art.10 – Cause di cessazione del rapporto associativo
  2. La qualità di associato si perde per:
    a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, tramite lettera, e-mail o equipollente forma di messaggistica con valore probatorio al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa pronuncia del Consiglio direttivo, ma in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto già versato all’associazione.
    b) mancato versamento della quota associativa, se prevista, entro l’anno solare dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto, ed essere riammesso se sono estinte le cause di ammissione;
  3. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
  1. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Organo di controllo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà l’Organo di controllo regolarmente convocato. All’appellante deve essere garantito nell’apposita seduta del Collegio stesso il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
  2. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
    Titolo III
    Norme sul volontariato
    Art.11 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
  3. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione, e che per libera scelta prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  4. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività nell’ambito dell’Associazione.
  5. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
    Art.12 – Dei volontari e delle persone retribuite
  7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  8. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  9. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
    Titolo IV
    Organi sociali
    Art.13 – Organi dell’Associazione
  10. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo;
  • L’Organo di Revisione (se nominato).
  1. Ai componenti degli Organi Sociali non può essere attribuito alcun compenso di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
    Art.14 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
  3. L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
  4. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Il delegato non potrà essere un membro del Consiglio direttivo o dell’Organo di Controllo. Sono ammesse al massimo 3 (tre) deleghe per associato.
  5. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
  • su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
    Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
  1. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o equipollente forma di messaggistica con valore probatorio almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  2. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  • il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
  2. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
    Art. 15 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
  3. È compito dell’Assemblea ordinaria:
  • approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
  • eleggere e revocare i componenti dell’Organo di Controllo;
  • eleggere e revocare l’Organo di Revisione;
  • approvare il Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  1. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
    Art.16 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
  3. È compito dell’Assemblea straordinaria:
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  1. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
    Art.17 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
  3. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
  4. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti nel libro dei Soci da almeno 3 mesi secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente Statuto, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Gli associati sprovvisti dei suddetti requisiti possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  6. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
    Art.18 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
  7. Il Consiglio Direttivo è l’Organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di 15 membri, compreso il Presidente; partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche l’Assistente Ecclesiastico ed il Responsabile operatori sanitari.
  8. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  9. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati complessivamente. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
    Art. 19 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
  10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
  11. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri per iscritto tramite lettera, e-mail, forme di messaggistica istantanea o qualsivoglia strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La comunicazione deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. Laddove si verificano ipotesi urgenti ed indifferibili la convocazione può essere fissata con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
  12. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipa la totalità dei Consiglieri.
  13. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  • il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti;
  2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
  3. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  4. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
    Art.20- Competenze del Consiglio Direttivo
  5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  • predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 30, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • nominare il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, scelti tra i quattordici consiglieri eletti;
  • decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’eventuale deferimento degli associati all’Organo di Controllo;
  • redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • modificare la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare in base alle esigenze insorte;
  • deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  • decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  • ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  • curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  • deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  • adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
  1. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
    Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
  3. La carica di Consigliere si perde per:
  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e non soggette ad approvazione;
  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 18, c.2, del presente Statuto;
  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 10 del presente Statuto.
  1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
  2. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
    I componenti del consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
    In ogni caso si applica quanto disposto e previsto dall’art. 2475 ter del codice civile.
    Art.22 – Il Presidente: poteri e durata in carica
  3. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  4. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
  5. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati complessivamente. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
  6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  • firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  • curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
  • Aprire e chiudere c/c bancari, procedere ad incassi da terzi, autorizzare pagamenti di concerto con il tesoriere o, in sua assenza, con il vice Presidente.
  1. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
    Art.23 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
  2. La carica di Presidente si perde per:
  • dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e non soggette ad approvazione;
  • revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
  • sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 18, c.2, del presente Statuto;
  • perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 10 del presente Statuto.
  1. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.
    Art.24 – L’Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
  2. L’Organo di Controllo è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
  3. L’Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
  5. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  6. Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    6.Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
    7.I membri dell’Organo di Controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
    Art. 25 – Competenze dell’Organo di Controllo
  7. È compito dell’Organo di Controllo:
  • vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  • partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
  1. L’Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    Art.26 – L’Organo di Revisione
  2. L’Organo di Revisione, se nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei membri dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
  3. L’Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
  4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
  5. L’Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  6. Delle proprie riunioni l’Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  8. I membri dell’Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
    Titolo V
    I libri sociali
    Art.27 – Libri sociali e registri
  9. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  • il libro degli associati;
  • il libro dei volontari;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  1. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.
  2. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
    Titolo VI
    Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
    Art.28 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
    L’A.M.A.M.I. non ha scopo di lucro (art.3 c.2)
  3. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità benefiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    Art.29 – Risorse economiche
  5. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
  1. Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
    Art.30- Bilancio di esercizio
  2. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  3. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
  4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il bilancio una volta approvato dall’Assemblea sarà depositato nel Registro Unico del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo.
    Titolo VII
    Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
    Art.31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
  5. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
  6. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
    Titolo VIII
    Disposizioni finali
    Art.32- Norme di rinvio
  7. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
    Norma Transitoria
    Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
    Le disposizioni del presente statuto, che presuppongono l’iscrizione o la migrazione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero provvedimenti attuativi adottati successivamente, si applicheranno e produrranno effetti dal momento in cui l’associazione sarà iscritta o migrata nel suddetto registro.
    Il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare modifiche al presente Statuto laddove richieste o resesi necessarie subordinatamente all’approvazione degli Enti di vigilanza competenti.