S T A T U T O DELL’ASSOCIAZIONE
– A. M. A. M. I. –
ASSOCIAZIONE MARIANA ASSISTENZA MALATI D’ITALIA
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
1.a) Sotto la protezione della Madonna e di San Giuseppe, è costituita l’Associazione religiosa laica “A.M.A.M.I. – Associazione Mariana Assistenza Malati d’Italia”, riconosciuta ecclesiasticamente con decreto della Diocesi di Sessa Aurunca (CE) del giorno 8 dicembre 1981, in persona di S.E. il Vescovo Vittorio Maria Costantini.
1.b) Il riconoscimento è stato concesso, così come si legge nel succitato decreto, per la meritoria opera dei propri soci rivolta alla sensibilizzazione di uomini e donne al fine di fornire assistenza agli ammalati, prestando a beneficio degli stessi i servizi più umili e necessari.
1.c) La natura di detto riconoscimento, di conseguenza, non erige l’Associazione “A.M.A.M.I.” a ente di culto, ma ne rimarca, bensì, solo l’ampio scopo di beneficenza.
ARTICOLO 2 – SCOPO
2.a) L’Associazione costituita dalla signora Maria Ahinlè Follieri in ricordo della figlia Claudia, si propone:
- la perfezione cristiana dei propri membri nella vita sociale, attraverso un’opera di assistenza spirituale e materiale agli ammalati e a quanti necessitano per età e per handicap;
- il volontariato laico;
- il trasporto gratuito degli ammalati a Lourdes e presso altri santuari;
la partecipazione dei soci a pellegrinaggi a Lourdes e altri santuari.
ARTICOLO 3 – SEDE
3.a) L’Associazione ha la sua sede legale in Napoli alla via Giandomenico D’Auria, n. 1/L.
ARTICOLO 4 – SOCI
4.a) Sono soci dell’Associazione le persone che ne fanno apposita domanda e che dichiarano di conoscere e accettare lo Statuto e i Regolamenti.
Essi si distinguono in:
- Fondatori;
- Allievi;
- Effettivi;
- Ordinari;
- Benemeriti;
- Onorari .
4.b) Tutti i soci, previa valutazione del Consiglio di Presidenza, sono iscritti nell’elenco contenuto nel libro dei soci conservato agli atti dell’Associazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Presidente dell’Associazione, come innanzi detto.
– Sono soci “Fondatori”:
i sottoscrittori dello Statuto approvato con atto del Notaio Salvo del 27 febbraio 1974.
La qualifica di socio fondatore può venir meno soloper dimissioni, da comunicarsi per iscritto.
L’assenza ingiustificata nelle assemblee regolarmente convocate, per 3 (tre) volte consecutive e la mancata partecipazione all’attività associativa, preclude al socio fondatore di ricoprire cariche sociali.
– Sono soci “Allievi”:
le persone di maggiore età che intendono prestare servizio volontario secondo le finalità dell’Associazione e dichiarano, oltre a quanto indicato nel succitato articolo 4.a), di rinnovare annualmente l’impegno associativo di adesione e di versare la quota annua d’iscrizione.
I soci “Allievi” si distinguono in: Barellieri, Dame e Medici.
L’ammissione dei soci “Allievi” avviene su presentazione di un socio fondatore o effettivo o benemerito con il consenso del Presidente dell’Associazione.
– Sono soci “Effettivi”:
i soci allievi che nel triennio antecedente l’anno in cui si adotta la delibera:
- hanno prestato servizio secondo le finalità dell’Associazione, partecipando, con frequenza abituale e continuativa, a tutte o almeno alla maggior parte dei percorsi formativi programmati e organizzati dall’Associazione;
b) hanno partecipato, in detto triennio e in anni diversi, ad almeno 2 (due) pellegrinaggi a Lourdes;
c) hanno annualmente rinnovato l’impegno associativo di adesione e sono in regola con il versamento annuale della quota associativa.
L’ammissione dei soci “Effettivi” avviene con delibera del Consiglio di Presidenza.
Soltanto i soci “Effettivi” hanno diritto di voto e, fatti salvi i casi d’incompatibilità e d’impossibilità previsti nel regolamento, possono ricoprire cariche sociali.
L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata ogni anno mediante l’impegno associativo di adesione e il versamento della quota associativa.
Il socio “Allievo” o “Effettivo” decade dalla sua qualità:
a) per dimissioni volontarie;
b) per dichiarazione di decadenza automatica, equivalente alle dimissioni volontarie, se nei termini previsti dal Regolamento, non ha rinnovato l’impegno associativo di adesione oppure se non ha versato la quota associativa annua d’iscrizione;
c) per esclusione deliberata con le competenze e a motivo dell’azione e degli atti previsti nel Regolamento.
– Sono soci “Ordinari”:
a) i pellegrini che partecipano ai pellegrinaggi;
b) i giovani che abbiano compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età e che desiderano prestare, con il consenso dei genitori ed affidati a persona da questi indicata, servizio (di rappresentanza) di volontariato.
Il consenso e l’affidamento dovranno essere espressi per iscritto.
L’accettazione dei soci di cui alla lettera b) avviene con delibera del Consiglio di Presidenza.
I suddetti soci sono tenuti a quanto previsto nel precedente punto 4.a) e a versare la quota d’iscrizione associativa deliberata dal Consiglio di Presidenza.
– Sono soci “Benemeriti”:
a) coloro che sono stati nominati dalla fondatrice dell’Associazione sig.ra Maria Ahinlè Follieri.
b) i soci nominati “motu proprio” dal Presidente dell’Associazione, che nel corso del proprio mandato ne potrà nominare un numero non superiore a 3 (tre).
I soci “Benemeriti” hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci “Fondatori” e non possono essere più di 18 (diciotto) unità.
Essi, dunque, hanno diritto di voto e, fatti salvi i casi d’incompatibilità e d’impossibilità previsti nel Regolamento, possono ricoprire cariche sociali e sono tenuti a rinnovare annualmente l’impegno associativo di adesione ed essere in regola con il versamento annuale della quota associativa.
La qualifica di socio “Benemerito” può venir meno solo per dimissioni, da comunicarsi per iscritto.
L’assenza ingiustificata nelle assemblee, regolarmente convocate, per 3 (tre) volte consecutive e la mancata partecipazione all’attività associativa, preclude il socio “Benemerito” di ricoprire cariche sociali.
– Sono soci “Onorari”:
a) Alte personalità insigni per pubblico riconoscimento;
b) Persone che abbiano reso particolari servigi all’Associazione;
c) I soci “Effettivi” che hanno raggiunto il 75° (settantacinquesimo) anno d’età e si sono distinti per attaccamento all’associazione.
I soci di cui alle lettere a) e b), sono esonerati dal versamento annuale della quota associativa, possono intervenire nelle assemblee del Consiglio Generale con diritto di parola ma non possono ricoprire cariche sociali; viceversa, i soci di cui alla lettera c), sono esonerati dal versamento annuale della quota associativa, possono intervenire nelle assemblee del Consiglio Generale con diritto di parola e possono ricoprire cariche sociali.
La qualifica di socio “Onorario” può essere attribuita, in qualsiasi momento, dal Presidente dell’Associazione nonché dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.
In quest’ultimo caso la votazione avverrà a voto segreto e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente dell’Associazione.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO
5.a) L’Associazione non ha scopo di lucro.
Gli eventuali proventi di qualsivoglia attività realizzata dall’Associazione, devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per finalità istituzionali e, in nessun caso e nemmeno in forma indiretta, possono essere divisi tra i soci.
5.b) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci, da eventuali offerte dei benefattori e dei partecipanti ai pellegrinaggi, dall’eventuale ricavato d’iniziative benefiche ed attività associative, dagli eventuali contributi di Enti
pubblici e privati, dai beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione da eventuali donazioni e legati, dalle eventuali eccedenze di bilancio da utilizzare esclusivamente per gli scopi sociali.
5.c) Qualsiasi prestazione dei soci nei confronti dell’Associazione è gratuita.
I soci, per eventuali incarichi espletati per conto dell’Associazione, possono esclusivamente chiedere il rimborso delle spese effettive sopportate, previa presentazione al Consiglio di Presidenza della relativa nota spese.
5.d) E’ escluso qualsiasi rapporto lavorativo dipendente dei soci nei confronti dell’Associazione.
ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI
La durata in carica dei componenti dei vari organi dell’Associazione è di anni 5 (cinque), essi sono rieleggibili; i medesimi non possono contemporaneamente ricoprire più cariche sociali.
Sono organi dell’Associazione:
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l’Assistente Spirituale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Sanitario Capo.
ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE
7.a) Il Consiglio Generale elegge, tra i soci “Fondatori” o “Benemeriti”, il Presidente dell’Associazione; quest’ultimo ricopre di diritto anche la carica di Presidente del Consiglio Generale.
La carica di Presidente dell’Associazione ha una durata di 5 (cinque) anni.
Il Presidente dell’associazione è rieleggibile.
7.b) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio di qualsiasi ordine e grado, cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi sociali, ha la direzione dei pellegrinaggi e provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione ed è consegnatario del patrimonio dell’Associazione.
7.c) Il Presidente nomina 3 (tre) consiglieri di presidenza scegliendoli tra i membri del Consiglio Generale, può adottare, in caso d’urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, salvo successiva ratifica da parte di questo e può conferire procure speciali o “ad negotia” per determinati atti o categorie di atti e può effettuare operazioni in nome e per conto dell’Associazione, fino ad un importo massimo di € 3.000,00 (euro tremila virgola zero zero).
Il Presidente o il soggetto indicato da quest’ultimo dovrà essere autorizzato a mezzo verbale di assemblea del Consiglio di Presidenza; spende la firma congiuntamente a quella del Vice Presidente o del Tesoriere o del Segretario.
7.d) E’ facoltà del Presidente dell’Associazione nominare il “Vice Presidente” ed il “Segretario”.
Qualora egli non intenda avvalersi di tale facoltà, questi ultimi, saranno eletti dal Consiglio di Presidenza con votazione a scrutinio segreto.
Spetta al Presidente dell’Associazione nominare:
- il “Responsabile dell’amministrazione” (se ritenuto opportuno);
- il “Direttore Tecnico”;
- Il “Capo Barelliere”;
- la “Capo Dama”;
- i soci “Benemeriti”;
- le altre cariche ed incarichi occorrenti per il buon andamento dei pellegrinaggi.
ARTICOLO 8 – VICE PRESIDENTE
8.a) Il Vice Presidente può essere nominato direttamente dal Presidente dell’Associazione.
8.b) Sostituisce il Presidente in caso di legittimo impedimento fino alla successiva elezione.
8.c) In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano per appartenenza all’Associazione presente nel Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO 9 – CONSIGLIO GENERALE
9.a) Il Consiglio Generale, che ha potere deliberativo, si compone di 51 (cinquantuno) membri.
9.b) Ne fanno parte di diritto:
- i soci “Fondatori” e i soci “Benemeriti” che partecipano attivamente alla vita associativa;
- il “Sanitario Capo”;
- l’”Assistente Spirituale”.
9.c) I restanti membri sono eletti dai soci aventi diritto di voto riuniti in Assemblea Straordinaria.
9.d) Sono eleggibili tutti i soci “Effettivi” che hanno diritto di voto, che hanno partecipato ad almeno 10 (dieci) pellegrinaggi negli ultimi 12 (dodici) anni, e che hanno annualmente rinnovato l’impegno associativo di adesione e sono in regola con il versamento annuale della quota associativa.
9.e) I consiglieri così eletti, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
9.f) La qualifica di “Consigliere” può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto.
b) per assenza ingiustificata nelle assemblee regolarmente convocate per 3 (tre) volte consecutive.
c) per prolungata assenza dalla vita associativa.
9.g) I consiglieri “dimissionari” e i consiglieri “esclusi” sono sostituiti dal Consiglio di Presidenza attingendo dai primi candidati non eletti seguendo l’ordine dei voti riportati.
9.h) I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
9.i) Le modalità di elezione dei membri del Consiglio Generale sono contemplate nel Regolamento.
9.l) Relativamente alla nomina a Consigliere di Presidenza, non possono essere eletti o nominati a tale carica, i soci Effettivi che abbiano tra di loro familiari soggetti già ricoprenti una qualsiasi delle cariche direttive di cui sopra.
9.m) – Sono da considerare componenti della stessa famiglia, oltre ai coniugi e ai figli dei medesimi, i soci che tra loro sono parenti:
a) in linea retta discendente e/o ascendente di primo grado (genitori capostipiti e figli degli stessi) e di secondo grado (detti genitori capostipiti e i figli dei figli);
b) in linea collaterale di secondo grado (due fratelli, due sorelle, un fratello e una sorella) e di terzo grado (uno di detti fratelli o sorelle con i figli dell’altra/o);
c) per vincolo familiare e di affinità in linea retta di primo grado (un coniuge e i suoceri) e in linea collaterale di secondo grado (un coniuge e i cognati nonché coniugi di questi ultimi).
ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale deve essere convocato dal Presidente presso la sede dell’Associazione o in ogni altro luogo che verrà indicato nell’avviso di convocazione:
* in seduta ordinaria, almeno 2 (due) volte l’anno;
* in seduta straordinaria, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è fatta richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare, da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.
ARTICOLO 11 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
11.a) E’ ammessa la rappresentanza di un Consigliere da parte di un altro Consigliere che non sia Amministratore o Revisore dei Conti o componente del Collegio dei Probiviri.
11.b) Le deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
11.c) Ogni Consigliere non può rappresentare più di 2 (due) Consiglieri.
ARTICOLO 12 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le riunioni dell’Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, sono valide se costituite con la presenza, anche a mezzo delega, in prima convocazione dei 2/3 (due
terzi) dei membri aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti membri.
ARTICOLO 13 – PRESIDENZA DELL’ ASSEMBLEA E QUORUM DELIBERATIVO
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e delibera con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci con diritto di voto, in prima convocazione, e con la maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di voto, in seconda convocazione, fatti salvi i casi per i quali dal presente statuto è prevista una maggioranza diversa.
ARTICOLO 14 – VERBALI DELL’ASSEMBLEA
14.a) Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da apposito verbale che, trascritto sul libro dei “Verbali dell’Assemblea”, verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato.
14.b) Detto libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea.
ARTICOLO 15 – ATRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE
15.a) – Al Consiglio Generale spettano i seguenti compiti:
A) in sede ordinaria:
- procede alla elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- procede alla elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- procede alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e patrimoniale;
- fissa, su proposta del Consiglio di Presidenza, la quota associativa;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- delibera sulla costituzione di Commissioni Consultive;
B) in sede straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sul trasferimento della sede dell’Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA
16.a) Il Consiglio di Presidenza è composto da 11 (undici) membri.
Ne fanno parte di diritto:
* il Presidente;
* il Sanitario Capo;
* l’”Assistente Spirituale”.
Dei restanti 8 (otto) consiglieri, 3 (tre) sono scelti dal Presidente e 5 (cinque), dovranno essere eletti dal Consiglio Generale.
Il Consiglio di Presidenza, così composto, dura in carica 5 (cinque) anni.
16.b) Nel caso di dimissioni o dopo 3 (tre) assenze ingiustificate di uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti per cooptazione utilizzando la graduatoria dell’ultima elezione.
I Consiglieri così sostituiti scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
16.c) Se viene a mancare, invece, il Presidente, si procederà a nuove elezioni da indire entro 30 (trenta) giorni .
16.d) Gli amministratori saranno responsabili nei confronti dell’Associazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 22 del Cod. Civ.
ARTICOLO 17 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
17.a) Il Consiglio di Presidenza, di regola, è convocato 4 (quattro) volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/3 (un/terzo) dei membri del Consiglio stesso.
17.b) La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da inviare, con lettera raccomandata A/R, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere.
17.c) Nei casi d’urgenza la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax o telegramma 2 (due) giorni prima della seduta. L’avviso di convocazione deve contenere: luogo, ora e data, nonché l’elenco delle materie da trattare.
17.d) Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, se costituite con la presenza, anche a mezzo delega, in prima convocazione dei 2/3 (due/terzi) dei membri aventi diritto di voto, in seconda convocazione della maggioranza di detti membri.
17.e) Sono tuttavia valide le sedute qualora, anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed almeno due rappresentanti del Collegio dei Revisori.
17.f) Sono considerati atti di “straordinaria amministrazione”, che richiedono per la loro approvazione le maggioranze previste nel Regolamento: vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari, rinunciare alle ipoteche legali o estinguere conti correnti, anche affidati, aprire sovvenzioni e mutui, concedere garanzie anche ipotecarie.
17.g) –I consiglieri e i revisori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO 18 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, in seduta ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza coordina tutte le attività dell’Associazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile.
Esso delibera e provvede:
- alla determinazione delle quote associative;
- alla determinazione delle quote di partecipazione ai pellegrinaggi;
- all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale;
- a redigere il programma annuale dei pellegrinaggi e delle attività;
- a redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
- a porre in essere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- a proporre al Consiglio Generale, per la nomina, i soci a cui tributare la qualifica di Socio Onorario, nonché eventualmente il titolo di Presidente “ad honorem”;
- a nominare il Consiglio Sanitario.
ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
20.a) Il Consiglio Generale nomina ogni 5 (cinque) anni 3 (tre) revisori effettivi e 2 (due) supplenti, di cui il Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili; il Collegio stesso, nella sua prima seduta, ne designa il Presidente.
20.b) I revisori durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
Se viene a mancare il Presidente del Collegio, lo stesso Collegio provvede a sostituirlo scegliendolo tra i suoi membri, anch’egli iscritto nel registro dei Revisori Contabili.
20.c) I membri effettivi del Collegio partecipano con parere consultivo alle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza ed esprimono il parere collegialmente.
20.d) Il Collegio ha l’obbligo di controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della legge e del presente Statuto a livello contabile e accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e la regolarità della gestione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e quanto altro previsto nei Regolamenti.
ARTICOLO 21 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
21.a) Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, aventi la qualifica di socio Effettivo, eletti dal Consiglio Generale.
21.b) Essi durano in carica 5 (cinque) anni e non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche sociali, né possono essere eletti a tale carica sociale per due mandati consecutivi.
21.c) Il Collegio elegge al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione dell’assemblea, quando occorre, e ne dirige i lavori.
I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva assemblea, il membro effettivo che viene a mancare, nonché di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, affinità e/ o di legittimo impedimento.
21.d) Il Collegio dei Probiviri, organo consultivo, decide inappellabilmente e secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, su tutte le
controversie che possono insorgere tra i Soci e fra questi e l’Associazione in relazione alle interpretazioni o all’applicazione dello Statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli organi dell’Associazione in materia di rapporti sociali.
21.e) Il Presidente del Collegio dei Probiviri partecipa con diritto di parola alle assemblee del Consiglio di Presidenza.
ARTICOLO 22 – CONSIGLIO SANITARIO
22.a) Il “Consiglio Sanitario” è composto da non più di 10 (dieci) medici nominati dal Consiglio di Presidenza.
22.b) Il “Consiglio Sanitario” dura in carica 5 (cinque) anni.
22.c) Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente che entrerà a far parte di diritto del Consiglio di Presidenza con la qualifica di “Sanitario Capo” e 3 (tre) Vice Sanitari Capo.
22.d) Il Presidente del Consiglio Sanitario provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.
22.e) Spetta al Consiglio Sanitario, previo controllo delle cartelle cliniche, proporre al Consiglio di Presidenza gli ammalati da portare in pellegrinaggio.
ARTICOLO 23 – ASSISTENTE SPIRITUALE
23.a) La nomina dell’Assistente Spirituale sarà fatta dal Vescovo e/o dal Padre Provinciale della provincia competente sulla base di una cinquina di nomi proposta dal Consiglio di Presidenza.
23.b) L’Assistente Spirituale rimane in carica 5 (cinque) anni salvo dimissioni o revoca da parte del Vescovo e/o del Padre Provinciale, anche su proposta motivata del Consiglio di Presidenza.
23.c) Il Vescovo e/o il Padre Provinciale, sempre su richiesta del Consiglio di Presidenza, nominerà due Vice Assistenti Spirituali, i quali dureranno in carica anch’essi 5 (cinque) anni.
ARTICOLO 24 – IL TESORIERE
Il “Tesoriere” viene eletto dal Consiglio di Presidenza, ha la responsabilità delle entrate e delle uscite dell’Associazione.
Tutti i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi, sono intrattenuti, con firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Presidenza o del Segretario.
ARTICOLO 25 – IL SEGRETARIO
Il “Segretario” può essere nominato personalmente dal Presidente del Consiglio di Presidenza. E’ l’organo esecutivo dell’Associazione.
Inoltre, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale e cura l’affissione degli estratti.
ARTICOLO 26 – PRESIDENZA AD HONOREM
26.a) Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, può conferire la nomina di “Presidente Onorario” ad una personalità particolarmente meritevole, socia
o non dell’Associazione, che si sia distinta per il proprio impegno a favore dell’Associazione stessa.
26.b) Il “Presidente Onorario” può rappresentare l’Associazione negli interventi esterni concordati col Presidente ed il Consiglio di Presidenza.
26.c) Il “Presidente Onorario” può dimettersi per decisioni personali o su richiesta del Consiglio di Presidenza laddove si riscontrino gravi e giustificati motivi.
26.d) Il “Presidente Onorario” dovrà tener conto degli interessi primari dell’Associazione con riferimento allo Statuto.
26.e) Il “Presidente Onorario”, se non già membro del Consiglio di Presidenza, può presenziare alle assemblee indette da quest’ultimo con diritto di parola ma non di voto.
ARTICOLO 27 – BILANCIO
27.a) L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
27.b) Entro il mese di giugno dell’anno successivo verrà predisposto dal Consiglio di Presidenza il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico) e la relazione gestionale da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea Generale.
27.c) Il bilancio e la relazione devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.
27.d) Eventuali avanzi derivanti dall’attività associativa dovranno essere utilizzati per gli scopi associativi.
Eventuali disavanzi, sempre derivanti dall’attività dell’Associazione ed eccedenti il patrimonio netto, dovranno essere reintegrati in parti uguali da tutti i soci in carica alla data di approvazione del bilancio da cui emergono gli stessi, mediante integrazione della quota associativa, fino a una somma complessiva non superiore a 5 (cinque) volte l’importo della stessa.
In caso di disavanzi per importi eccedenti la predetta somma, tutti i soci hanno la facoltà di recedere ai sensi e per effetto dell’art. 24 co. 4 del Cod. Civ., dalla detta Associazione qualora non volessero spontaneamente reintegrare il disavanzo occorso.
ARTICOLO 28 – MODIFICHE STATUTARIE
28.a) Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte e approvate dal Consiglio Generale appositamente convocato, con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre/quarti) di tutti i Consiglieri.
ARTICOLO 29 – SCIOGLIMENTO e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
29.a) In caso di scioglimento, il Consiglio Generale nomina i liquidatori, scegliendoli fra i soci “Fondatori” o “Benemeriti”, determinandone i poteri.
29.b) La delibera di scioglimento dell’Associazione, deve essere presa dal Consiglio Generale in assemblea straordinaria, per la cui validità è richiesto che sia presente o rappresentato il 90% + 1 dei soci, col voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei votanti.
29.c) Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 co. 190 della L. n. 662/1996 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.
ARTICOLO 30 –REGOLAMENTO INTERNO
30.a) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Presidenza e da approvarsi dal Consiglio Generale in assemblea straordinaria.
ARTICOLO 31– RINVIO
31.a) – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
ARTICOLO 31 – TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI
31.a) – Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze del Consiglio Generale, cui hanno facoltà di partecipare tutti i soci effettivi.
31.b) Il Presidente, in dette adunanze, riferisce sull’attività dell’Associazione e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli associati.
31.c) Il Consiglio di Presidenza trasmette annualmente a tutti i soci effettivi, entro 3 (tre) mesi dall’approvazione del rendiconto consuntivo, una relazione sulle attività dell’Associazione svolte nell’esercizio precedente.
31.d) Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, altre relazioni informative con gli associati possono essere attuate dal Consiglio di Presidenza mediante pubblicazioni anche periodiche, costituzioni di comitati e di commissioni di studio.
ARTICOLO 32 – RINVIO
32.a) – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il presente statuto consta di 16 (sedici) fogli e viene sottoscritto, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dagli intervenuti tutti e viene da questi approvato alle ore 11,30 (ore undici e minuti trenta) del giorno venti maggio duemiladodici, ed entrerà in vigore il giorno ventuno maggio duemiladodici.
FIRMATO: Apice Giuseppe, Buonavita Antonio, Capasso Immacolata, Cava Mario, Collarile Maria Rosaria, Coppola De Vita Anna, Cornacchia Adelchi, De Mata Chiarella Adele, De Notaris Domenico, Di Marino Mario, Esposito Francesco, Fiorinelli Francesco, Formisano Salvatore, Galliero Luigi, Grottola Gennaro, Liardo Antonio, Mauriello Pietro, Panico Fabio, Paone Elsa, Paone Mena, Parmentola Nicola, Perrotta Antonio, Rodriquez Renato, Rodriquez Lucia, Russo Raffaele, Russo Rosario, Sepe Giuseppe, Sollo Giovanni, Somma Daniele, Spagnuolo Catello, Terrinoni Fabio, Vignali Guglielmo